Dal 30 Agosto 2022 un nuovo “framework” per l’accesso al Credito con il Fondo di Garanzia PMI (L. 662/96)

Avvio della nuova operatività ai sensi degli Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Quadro Temporaneo di Crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione armata dell’Ucraina da parte della Russia (“Temporary Crisis Framework” o “TCF”).

Con l’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea in riferimento alla misura di aiuto SA.103403 – TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps si delinea il nuovo “quadro operativo” per l’accesso al Credito con il Fondo di Garanzia PMI (L. 662/96), ridefinito anche dalla Legge di Bilancio 2022 e dalla conversione in legge del “D.L. Aiuti”.

A partire dal 30 agosto 2022 – e fino al 31 Dicembre 2022 – sarà possibile, per le PMI (nonché per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, ma limitatamente alla sola operatività su portafogli di finanziamenti) presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF-Temporary Crisis Framework.

Le richieste potranno essere trasmesse al Gestore solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione aggiornata della richiesta di agevolazione (Allegato 4 – vedi in calce).

AI fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

a] come da autocertificazione sottoscritta nella richiesta di agevolazione (Allegato 4), i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);

b] come da autocertificazione sottoscritta nella richiesta di agevolazione (Allegato 4), i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione;

c] le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti:

  • la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 96 mesi
  • l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:

al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;

al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;

al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;

d] per le richieste di riassicurazione/controgaranzia devono essere rispettate inoltre le ulteriori seguenti condizioni:

  • le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo;
  • la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo;
  • il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve indicare nella sezione “trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo;
  • il soggetto richiedente, a seguito dell’ammissione all’intervento del Fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione all’intervento stesso, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo (confermando o meno quanto indicato nella domanda di ammissione).

 

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014.

Alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, fino al 31 dicembre 2022, si applicheranno le seguenti misure previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022) e dal D.L. 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (conversione in legge del DL Aiuti):

  1. Garanzie pari:
    • all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
    • all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
    • all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
    • al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%.

Si rammenta che per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non-sia-autorizzato;

  1. Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
  2. Innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti;
  3. Gratuità dell’intervento del Fondo, nei confronti delle imprese che realizzano gli interventi al punto 3) e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01 [vedi tra gli Allegati in calce].

Per tali richieste di garanzia, l’aiuto per il soggetto beneficiario finale è determinato calcolando la differenza tra il valore attuale dei premi teorici definiti nelle tabelle riportate di seguito, calcolato al momento della concessione della garanzia, e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, calcolata ai sensi della normativa applicabile (parte IV delle Disposizioni operative del Fondo e articolo 16 del DL Aiuti).

L’aiuto così determinato verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” – Sezione 2.1 del TCF che prevedono un massimale di euro 500.000,00 per le imprese dell’industria e del commercio, ovvero di euro 62.000,00 per le imprese dell’agricoltura ovvero di euro 75.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura.

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Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo.

Per tali operazioni l’aiuto per il soggetto beneficiario finale continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Si segnala che, per tutte le operazioni già presentate a valere sui Regolamenti “de minimis” o Regolamenti di esenzione con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni di euro, la cui istruttoria è sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL, i soggetti richiedenti potranno richiedere al Gestore la modifica del regime di aiuto qualora fossero rispettate le condizioni di accesso previste dal TCF. In tal caso si dovrà seguire la seguente procedura:

  • Fermo restando la validità dell’allegato 4 acquisito al momento della richiesta di garanzia, dovranno acquisire e conservare l’apposito modulo “Richiesta garanzia sezione 2.2 TCF” predisposto dal Gestore e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale, a parziale rettifica e integrazione di quanto dichiarato nel predetto Allegato 4;
  • dovranno inviare al Gestore le informazioni necessarie ai fini dell’ammissibilità al TCF con le modalità che verranno comunicate successivamente dallo stesso.

 

Allegati:

circolare-6-2022-mcc-tcf-e-dl-aiuti-conv-369

richiesta-garanzia-sezione-2-2-tcf-370

2022-08-02-allegato-4-riassicurazione-tcf-371

gratuita-commissioni-elenco-ateco-tcf-372

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APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO IN UTILE E RILANCIO OPERATIVO

L’Assemblea dei Soci del 10/05/2022 ha approvato il Bilancio di Esercizio 2021 di FIDICOMET Soc.Coop.

L’esercizio chiuso al 31/12/2021 presenta un utile di € 177.381, al netto di € 16.702 di imposte dirette.

Il risultato di esercizio – che risente anche di € 40.651 di oneri tributari indiretti – fa registrare un forte calo rispetto al risultato netto dell’esercizio 2020 (era stato pari a + € 611.258), nonché al risultato 2019 pari a +€ 314.691, ma è importante evidenziare la variazione intervenuta rispetto agli ultimi esercizi chiusi. Rimane fondamentale la performance della gestione finanziaria, mentre perde rilevanza la componente straordinaria di gestione. L’azione di contenimento di costi operativi, avviata già a partire dall’esercizio 2018 e la continua crescita della performance finanziaria portano il bilancio della società in area di tranquillità gestionale. La solidità patrimoniale della società rimane il suo punto forte.

Il rinnovato CdA, per il mandato 2022/2024, vede la conferma alla presidenza di Paolo Ferrè e di Giorgio Pellegrini alla Vice presidenza.

Nuovo mandato amministrativo con obiettivo di rilancio di operatività, possibile da inizio 2023 a valle del regime straordinario di Temporary Framework.

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022

ASSEMBLEA convocata ai sensi dell’Art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (D.L. “Cura Italia”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) e Art. 3 co.1 del D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

I Soci di Fidicomet Soc.Coop. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 47/49 – il giorno 29/04/2022 alle ore 20,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 10/05/2022 alle ore 11,30 in seconda convocazione allo stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere conseguenti.
  2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
  3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
  4. Determinazione compensi al Collegio Sindacale.
  5. Determinazione importo gettone di presenza Organi Sociali.
  6. Attribuzione di incarico di Revisore Legale dei conti.
  7. Attribuzione di incarico di Certificazione del bilancio di esercizio.

 

  • PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA 2022

Nel permanere delle facoltà di legge conseguenti allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo ai rischi sanitari ed epidemici da Covid-19 e del conseguente divieto di assembramento non sarà consentita ai soci la partecipazione fisica all’Assemblea, che si svolgerà pertanto a porte chiuse.

Potranno partecipare alla Assemblea tutti i Soci accettati alla data del 25/01/2022 e trascritti sul Libro Soci sino all’articolo n.° 1.688.

Il bilancio e le relazioni relative sono depositati presso la sede sociale a partire dal giorno 14/04/2022 e a partire da detta data sono richiedibili, unitamente al modulo di delega di cui al paragrafo successivo, via mail all’indirizzo sportello@fidicomet.it oppure via PEC-mail all’indirizzo fidicomet_segreteria@legalmail.it, oppure telefonando al numero 02/76.300.21 per prendere appuntamento per il ritiro dei citati documenti.

 

  • ESPRESSIONE DEL DIRITTTO DI VOTO

I soci potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega ai Rappresentanti Designati nominati ai sensi dell’art. 106 comma 6 del citato D.L. “Cura Italia”, con designazione di n. 1 Rappresentante dedicato ad ognuna delle tre provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza in cui opera prevalentemente la Società:

  1. Imprese socie con sede legale in provincia di Milano:

Matteo MASCOLO – Tel 02/76.300.21 – mail: m.mascolo@fidicomet.it

  1. Imprese socie con sede legale in provincia di Lodi:

Federica MARTINO – Tel 02/76.300.21 – mail: f.martino@fidicomet.it

  • Imprese socie con sede legale in provincia di Monza e Brianza:

Alberto PARENTI- Tel 02/76.300.21 – mail: a.parenti@fidicomet.it

 

La delega potrà essere conferita solo utilizzando il modulo appositamente predisposto che andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del Legale Rappresentante / Titolare. Unitamente alle indicazioni di voto il socio sul modulo di delega potrà inserire il testo di un eventuale intervento da portare all’attenzione della Assemblea; il modulo di delega dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere inviato tramite PEC aziendale all’indirizzo fidicomet_segreteria@legalmail.it, trasmesso a mezzo di posta raccomandata o consegnato a mani presso la sede sociale.

La delega dovrà pervenire a Fidicomet Soc.Coop. entro le ore 23.59 del 27/04/2022.

Non saranno accettate deleghe pervenute in tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La delega potrà essere revocata entro le ore 23.59 del 27/04/2022 con le medesime formalità utilizzate per il suo conferimento.

Sarà cura dei Rappresentanti Designati verificare la conformità delle deleghe pervenute e riportare al Presidente dell’Assemblea la sintesi degli esiti di voto ed eventuali interventi dei Soci.

I Rappresentanti Designati non potranno discostarsi dalle indicazioni di voto ricevute.

I Rappresentanti Designati potranno essere sostituiti in caso di necessità e/o impedimento da altro/a Dipendente della società Fidicomet Soc.Coop. privo/a di incarichi direttivi.

 

Fidicomet Soc.Coop.

Il Presidente

(Cav. Paolo Ferrè)

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Un buon rapporto con le Banche è alla base della ripartenza della Tua impresa

FInanziamenti bancari_confidi_Milano

Nella fase di ripresa occorre ripensare il proprio business:

  • HAI AGGIORNATO IL TUO PIANO DI BUSINESS?
  • STAI PROGRAMMANDO O REALIZZANDO NUOVI INVESTIMENTI?
  • VUOI MIGLIORARE IL TUO RATING BANCARIO?
  • CONTROLLI PERIODICAMENTE LA TUA CENTRALE RISCHI?
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  • CERCHI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI LEASING AGEVOLATE?

Fidicomet supporta le imprese con servizi di:

REDAZIONE E RIDEFINIZIONE DEL BUSINESS PLAN (non solo per Start Up)

È il documento che deve prefigurare, illustrare e far comprendere in modo chiaro e completo il piano di impresa per ottenere finanziamenti bancari e presentarlo a partner finanziari e commerciali. Oggi, alla maggior parte delle imprese, serve una revisione del proprio modello di business. Fidicomet eroga un servizio specifico per la redazione del business plan.

ANALISI DELLA C.R.Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi (C.R.) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (c.d. “intermediari”) sui crediti che esse concedono ai loro clienti. Per le imprese rappresenta il biglietto da visita per il mondo bancario il quale può raccogliere informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

L’analisi svolta da Fidicomet è uno strumento indispensabile per le imprese che vogliono monitorare e migliorare i propri rapporti con gli istituti di credito e ottenere finanziamenti bancari in quanto viene corredata di una rielaborazione delle segnalazioni della C.R., in grado di fornire consigli operativi su come migliorare la propria “presentazione a sistema”.

ANALISI FINANZIARIA DEL BILANCIO

Fidicomet fornisce all’impresa un documento generato da una approfondita analisi tecnico-professionale volta a dare evidenza ad aspetti normalmente poco noti all’imprenditore ma che influenzano in maniera significativa il Rating bancario. È uno strumento oggi indispensabile per meglio negoziare le condizioni in termini di tassi applicati dalle banche affidanti e/o per proporsi a nuovi Istituti di credito e pervenire effettivamente a finanziamenti bancari.

CONSULENZA E SUPPORTO SUI BANDI DI FINANZA AGEVOLATA

Supporto nell’individuazione di agevolazioni pubbliche per le imprese, come finanziamenti a tassi agevolati e contributi a fondo perduto, con accompagnamento nella partecipazione ai bandi più idonei per le proprie esigenze e progettualità.

GARANZIA SU FINANZIAMENTI e AFFIDAMENTI BANCARI

Fidicomet, con la rete Asconfidi Lombardia, fornisce un sostegno concreto – attraverso la garanzia mutualistica – e l’apporto consulenziale necessario per le Imprese che richiedono finanziamenti bancari destinati allo sviluppo produttivo e all’ordinaria gestione aziendale.

ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA per le PMI (L. 662/96)

Verifica dei requisiti per l’accesso alla garanzia pubblica, con apporto consulenziale mirato per raggiungere le migliori fasce di ammissibilità e di rating interno del Fondo di Garanzia PMI.

SUPPORTO E GARANZIA SU FINANZIAMENTI SIMEST

Sostegno alle procedure per l’ottenimento di finanziamenti e contributi a fondo perduto da parte di SIMEST per progetti finalizzati all’internazionalizzazione delle PMI tra cui interventi di: Patrimonializzazione / Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema / Inserimento in Mercati Esteri / Temporary Export Manager / E-Commerce / Studi di Fattibilità / Programmi di Assistenza Tecnica.

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